Art. 7.
(Passaggi di funzione e trasferimenti).

      1. Il passaggio del magistrato della giustizia di pace dalla funzione di giudice di pace alla funzione di vice procuratore di pace, e viceversa, ovvero il trasferimento ad altra sede sono possibili solo dopo un periodo di permanenza minima nella funzione non inferiore a due anni e solo una volta nell'arco dei primi quattro anni di esercizio delle funzioni.
      2. Il passaggio di funzioni è deliberato dal CSM previo parere del consiglio giudiziario, all'esito di un tirocinio trimestrale volto all'avviamento del magistrato della giustizia di pace alla diversa funzione che egli è destinato a svolgere.
      3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche in caso di passaggio dalle funzioni di giudice di pace addetto ai soli uffici civili, alle funzioni di giudice di pace addetto alle sole funzioni penali, e viceversa.